VGN Studio Legale - Focus Covid-19 (Coronavirus)

Focus Covid-19 Focus Covid-19 (Coronavirus)

Decreto Legge n. 18/2020 Cura Italia

Decreto-legge N. 18/2020 “Cura Italia”

 

Il Decreto-legge del 17/03/2020 - N. 18 “Cura Italia” ha introdotto misure straordinarie “di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

 

SINTESI DELLE PRINCIPALI PREVISIONI DI INTERESSE PER LE IMPRESE

·         SOSTEGNO ALLE IMPRESE – CASSA INTEGRAZIONE

Art. 19 (Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario)

L’articolo prevede la possibilità di presentare la domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario per i datori di lavoro che durante l’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19. La domanda deve essere presentata indicando la causale “emergenza COVID-19”, per un periodo di durata massima stabilita in nove settimane a decorrere dal 23 febbraio 2020 e da usufruire comunque entro il mese di agosto 2020.

L'assegno ordinario è concesso, limitatamente per il periodo indicato e nell'anno 2020, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Il predetto trattamento su istanza del datore di lavoro può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS. È previsto il limite di spesa pari a 1.347,2 milioni di euro per l’anno 2020.

Ai sensi dell’art. 20 (Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria) del Decreto “Cura Italia”, l’articolo 19 sopra menzionato si applica anche alle imprese che alla data di entrata in vigore del d.l. n. 6/2020, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, alle condizioni e nei limiti sostanzialmente di cui all’art. 19, previa sospensione degli effetti della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata, e può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell'orario di lavoro. Il limite di spesa, in questo caso, è fissato in 338,2 milioni di euro per l’anno 2020.

Analogamente, ai sensi dell’art. 21 (Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso) del Decreto “Cura Italia”, i datori di lavoro iscritti al Fondo di Integrazione Salariale che alla data di entrata in vigore del d.l. n. 6/2020, hanno in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione dell'assegno ordinario ai sensi dell'articolo 19 per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce l'assegno di solidarietà già in corso. La concessione dell'assegno ordinario può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell'assegno di solidarietà a totale copertura dell'orario di lavoro

Art. 22 (Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga).

Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. L'accordo non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti. Sono esclusi dai trattamenti i datori di lavoro domestico.

·         SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE IMPRESE

Art. 49 (Fondo centrale di garanzia PMI)

Per la durata di nove mesi dall’entrata in vigore del decreto, in materia di finanziamento alle piccole e medie imprese (in deroga alle disposizioni del Fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale S.p.A. di cui all’art. 2, comma 100, lett. a della L. 662/1996), si applicano, tra le altre, le seguenti misure:

a)       la garanzia è concessa a titolo gratuito;

b)      l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di Euro;

c)       per gli interventi di garanzia diretta, la percentuale di copertura è pari all'80% dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro. Per gli interventi di riassicurazione la percentuale di copertura è pari al 90% dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento e per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro;

d)      sono ammissibili alla garanzia del Fondo finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 percento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;

e)      per le operazioni per le quali banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19 Virus, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza;

f)        non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del DM 6 marzo 2017;

g)       per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a € 500.000, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;

h)      per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti dedicati a imprese danneggiate dall'emergenza Covid-19, o appartenenti, per almeno il 60 per cento, a specifici settori/filiere colpiti dall'epidemia, la quota della tranche junior coperta dal Fondo può essere elevata del 50 per cento, ulteriormente incrementabile del 20 per cento in caso di intervento di ulteriori garanti.

Art. 55 (Misure di sostegno finanziario alle imprese)

Nel caso in cui una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di soggetti inadempienti, può trasformare in credito d’imposta le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti: (i) perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, alla data della cessione; (ii) importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto non ancora dedotto né fruito tramite credito d'imposta alla data della cessione.

Ai fini della trasformazione in credito d'imposta, i componenti sopra menzionati possono essere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti. Ai fini del presente articolo, i crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro, determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 dalle società tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile e dalle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.

Art. 56 (Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19)

L'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Pertanto, al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia di COVID-19 le imprese possono avvalersi, dietro comunicazione, – in relazione alle esposizioni debitorie (che non siano classificate come “deteriorate”) nei confronti di banche, di intermediari finanziari e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia – delle seguenti misure di sostegno finanziario:

a)       per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del Decreto “Cura Italia”, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;

b)      per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;

c)       per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate (o dei canoni di leasing) in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate (o dei canoni) oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle “Imprese” richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

Ai fini dell’articolo 56 del Decreto “Cura Italia”, per “Imprese” si intendono le microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia.

La comunicazione da inviare ai creditori di cui sopra dovrà essere corredata dalla dichiarazione con la quale l’Impresa autocertifica, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

Possono beneficiare di queste misure le Imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del Decreto “Cura Italia”, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

Art. 58 (Sospensione dei termini di rimborso per il fondo 394/81)

Fino al 31 dicembre 2020, per i finanziamenti agevolati concessi alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale (ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394) può essere disposta una sospensione fino a dodici mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso dell'anno 2020, con conseguente traslazione del piano di ammortamento per un periodo corrispondente.

·         ALTRE DISPOSIZIONI A SOSTEGNO DELL’ATTIVITÀ DELLE IMPRESE

Art. 106 (Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società)

In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364 e 2478-bis del Codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio è convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, anziché entro 120 giorni.

In deroga alle previsioni statutarie, le società possono prevedere l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante soli mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

Le società a responsabilità limitata possono inoltre consentire, anche in deroga all’art. 2479, comma 4, del Codice civile e alle disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19.

·         SOSTEGNO AI LAVORATORI DIPENDENTI – CONGEDI E PREMI

Art. 23 (Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per emergenza COVID -19).

A decorrere dal 5 marzo 2020 e per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 15 giorni, i genitori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire per i figli di età non superiore a 12 anni, di un congedo per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Pari diritto spetta ai lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS (ex INPDAP), ai quali però viene riconosciuta una indennità pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

Il congedo è riconosciuto alternativamente ad entrambi i genitori, per un periodo complessivo di 15 giorni subordinatamente alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

In alternativa al congedo, è riconosciuto un bonus per l’acquisto dei servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro. Il bonus è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

I genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni (a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore), hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite complessivo di 1.261,1 milioni di euro per l'anno 2020.

Art. 24 (Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104)

I permessi retribuiti riconosciuti ai sensi dell’art. 33 della legge n. 104/1992 sono incrementati di 12 giornate complessive usufruibili nel mese di marzo e aprile 2020.

Art. 63 (Premio ai lavoratori dipendenti)

Ai lavoratori dipendenti che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente nell’anno precedente di importo non superiore a euro 40.000 spetta un premio per il mese di marzo 2020 pari a 100 euro (che non concorre alla formazione del reddito) da rapportare al numero di giorno di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel mese di marzo. I sostituti di imposta riconoscono l’incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione di operazioni di conguaglio di fine anno.

·         LAVORATORI AUTONOMI, LIBERI PROFESSIONISTI E CONTRATTI CO.CO.CO

Art. 27 (Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa)

Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva dalla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori co.co.co. attivi dalla medesima data e iscritti alla gestione separata INPS (ex INPDAP), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo 2020 pari a euro 600, che non concorre alla formazione del reddito. Il limite di spesa è fissato in 203,4 milioni di euro per l’anno 2020.

Art. 29 (Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali)

Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del D.L. “Cura Italia”, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore del decreto, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo 2020 pari a 600 euro, che non concorre alla formazione del reddito.

·         DISOCCUPAZIONE E LICENZIAMENTI – PROROGHE E DEROGHE

Art. 33 (Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL)

Al fine di agevolare la presentazione delle domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, per gli eventi di cessazione involontaria dall'attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, i termini di decadenza per la presentazione della domanda all’Inps sono ampliati da 68 a 128 giorni.

Art. 46 (Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti)

Dalla data di entrata in vigore del decreto e per 60 giorni, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.

·         MISURE IN MATERIA FISCALE

Art. 62 (Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi)

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

Gli adempimenti sospesi di cui sopra sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto “Cura Italia” sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:

a)       relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 (Ritenute sui redditi di lavoro dipendente) e 24 (Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) del D.P.R. n. 600/1973, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

b)      relativi all'imposta sul valore aggiunto;

c)       relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

La sospensione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto di cui sopra si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.

I versamenti sospesi di cui sopra sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto "Cura Italia”, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Art. 64 (Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro)

Ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, è riconosciuto, per il periodo di imposta 2020, un credito di imposta in misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di euro 20.000, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19. È fissato un limite di spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2020.

Art. 65 (Credito d'imposta per botteghe e negozi)

Ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta in misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe).

Contatti:

covid-19@vgnlex.com